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Detrazioni fiscali  ·  Superbonus 110%

ISI – Ingegneria Sismica Italiana – Aggiornamento FAQ SISMABONUS 

By Enrico Rovere  Published On 27 Settembre 2022

L’Associazione ISI – Ingegneria Sismica Italiana ha aggiornato a settembre 2022 le sue “FAQ”

Rubrica Detrazioni Fiscali: risposte ai quesiti ricorrenti relativi al SISMABONUS 110%

Al fine di seguire l’evoluzione normativa del Sismabonus (sia ordinario che Superbonus), Ingegneria Sismica Italiana riporta nel proprio sito un elenco delle risposte ai quesiti ricorrenti rivolti dagli associati, a cura del Dott. Francesco Veroi. L’elenco sarà aggiornato periodicamente. Aggiornamento n. 7/2022 del 15 settembre 2022
Qui di seguito le Faq aggiornate.. il link in fondo per andare direttamente al sito dell’Associazione alla fonte

D. Dovendo deliberare consistenti lavori, domando quali siano gli attuali termini di scadenza del superbonus al 110%.

R. L’art. 119, commi 1 e 4, prevede in linea generale l’applicazione della detrazione per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022. Il successivo comma 8-bis, come modificato a seguito del D.L. n. 50/2022, prevede le seguenti proroghe:

– entro il 31 dicembre 2025, per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche uniche proprietarie di interi edifici composti da 2 a 4 unità, e da onlus, organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale; sono compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, e quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione; peraltro la detrazione spetta nella misura del 110 per cento “solo” per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, mentre è ridotta al 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024 ed al 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025;

– fino al 31 dicembre 2022 per le persone fisiche, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati con superbonus; con risposta 1/2022 la Comm. Consultiva per il Monitoraggio del D.M. sismabonus n. 58/2017 ha fornito le proprie indicazioni sulla documentazione che il direttore dei lavori  può predisporre per la certificazione  del raggiungimento della suddetta percentuale di lavori;

– entro il 31 dicembre 2023, per gli interventi effettuati da IACP ed enti assimilati, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’inter­vento complessivo.

Per gli altri soggetti il termine resta quello del 30 giugno 2022. Per il bonus acquisto case antisismiche si rinvia ad altra risposta in questa rubrica.

D. Come si determina esattamente la natura residenziale di un condominio ai fini del riconoscimento del superbonus per interventi sulle parti comuni?

R. Con la circ. n. 24/E è stato chiarito che il superbonus si applica soltanto se riguarda un edificio residenziale considerato nella sua interezza; precisa la circolare che “qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50 per cento, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali (ad esempio strumentale o merce) che sostengano le spese per le parti comuni. Se tale percentuale risulta inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio”.  Ai fini del calcolo della prevalenza, l’Ag. Entrate con la Circ. n. 23/E del 23 giugno 2022 al par. 2 ha illustrato le modalità di calcolo;  in sintesi, ai fini della predetta verifica:

–   occorre fare riferimento alla superficie catastale delle unità immobiliari determinata secondo quanto previsto nell’allegato C del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138,

–   non va  conteggiata la superficie catastale delle pertinenze delle unità immobiliari di cui lo stesso si compone; pertanto  al fine del calcolo della superficie residenziale rispetto alla superficie complessiva dell’edificio occorre sommare la superficie delle abitazioni (essendo irrilevante la superficie delle pertinenze) e rapportare tale superficie a quella totale dell’intero edificio, sempre al netto delle pertinenze.

Al riguardo si raccomanda di prestare attenzione alla definizione di unità “destinata” a residenza; in altri termini non sembra sufficiente la classificazione catastale in categoria A (diversa da A/10), dovendo avere riguardo anche alla stabile utilizzazione effettiva.

Fonte: Associazione ISI (ingegneriasismicaitaliana.com)

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