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Bonus Casa  ·  Detrazioni fiscali  ·  Ecobonus  ·  Fer II - Decreto 199/2022 Rinnovabili

Decreto 199/2021 e nuovi requisiti per apparecchi a Biomassa per accedere agli incentivi – Che caos!

By Enrico Rovere  Published On 15 Luglio 2022

Il Decreto Legislativo 199/2021 stabilisce i nuovi requisiti.

La data del 13 giugno fa da spartiacque per il rispetto dei nuovi requisiti tecnici per l'accesso agli incentivi

Tra le varie novità che il Decreto Legislativo 199/2021 abbiamo già visto qui quella relativa al CONTO TERMICO 2.0 o almeno quello che il GSE ha già comunicato

 

Ora ci concentriamo su altri aspetti ed altri incentivi/bonus quali  ECOBONUS e BONUSCASA il tutto però in questo articolo concentrato sulla BIOMASSA

 
Vedremo in altri articoli dedicati per esempio le POMPE DI CALORE ma l’argomento è già complicato ed arriva da lontano, meglio stringere il campo….
 

Qui vi lascio il video in cui vi racconto tutto quanto l’articolo

Prima ricordiamoci che i requisiti minimi per gli impianti che non accedono ad incentivi sono comunque fissati dal Decreto requisiti minimi 26-06-2015 oltre “ovviamente” altre legislazioni locali anche per es di qualità dell’aria oltre che ovviamente a tutte le leggi come DM 37, obblighi corso Fer ecc ecc.

 

Panoramica dei Decreti e delle Regole in gioco in questo caos almeno ad oggi….. 

 

Prima di partire cerco di indicare lo stato dell’arte delle cose,  perchè mi rendo conto che sia molto molto difficile stare dietro a tutto ciò!  Ma ci tocca se si vuole restare sul pezzo e fare le cose per bene. 

 

Al netto del fatto che il legislatore e poi gli enti preposti potrebbero fare molto meglio !

 

Ci ritroviamo con questi “documenti” che trattano i requisiti tecnici degli apparecchi a biomassa ( qui ora trattiamo solo quelli) – e non consideriamo la legislazione locale!!! :

 

  • Decreto requisiti minimi 26-06-2015 che tratta il, passatemi il termine, “ramo legge 10” e discende da un certo filone di Direttiva Europea – e che dovrebbe cambiare a breve giusto per….

  • Decreto Legislativo 28/2011 che discende da altro filone di Direttiva Europea entrato in vigore nel 2011 e sostituito/modificato da seguente:

  • Decreto Legislativo 199/2021 

  • Decreto 26/08/2020 – ovvero il “Decreto requisiti Ecobonus” che regola appunto tutti gli incentivi “ECO”

  • Decreto Ministeriale 15/02/1992 – “Agevolazioni fiscali per il contenimeto dei consumi energetici degli edifici”

  • Decreto 16/02/2016 con le relative Regole Apllicative GSe per il Conto Termico 2.0

 

A cui ovviamente di aggiungono decenni di circolari e risposte dell’Agenzia delle Entrate

 

In sostanza l’ALLEGATO IV del Decreto 199/2021 con i nuovi requisiti va di fatto ad affiancarsi senza formalmente sostituire le regole dei rispettivi incentivi creando confusione anche per gli stessi Enti che dovrebbero fare la sintesi e riferircela…

 

Era troppo semplice scrivere:  “con riferimento alla data di inizio lavori – considerando questo o quest’altro nei casi in cui non esista un inizio lavori ufficiale – per lavori con data di inizio a partire dal 13 giugno 2022 si applicano i requisiti dell’Allegato IV che sostituiscono in toto quelli di questo decreto di quest’altro decreto e delle regole applicative. Punto! “

 

Perchè vi assicuro che ci sono altri aspetti da valutare non solo quelli che vediamo qui ora!
 
 

Proviamoci da soli!  

Condividete l’articolo perché è stato una fatica enorme e spero di riuscire a fare il video!

Partiamo dalla seguente tabella tratta la richiesta “le STELLE” 

 
  • Per gli interventi con data di inizio lavori antecedente il 13 Giugno 2022 considerare i parametri indicati nella colonna “Ante 13-06-2022;

 

  • Per gli interventi con data di inizio lavori successiva il 13 Giugno 2022 considerare i parametri indicati nella colonna “Ante 13-06-2022; 

 

Notiamo subito come a differenza del Conto Termico 2.0 la discriminante rispetto alla entrata in vigori del 13 giugno sia la data di “Inizio Lavori” e non quella di “Fine lavori” a cui purtroppo il GSE continua a fare riferimento creando ulteriori problemi a chi ha pensato e studiato un intervento tempo prima!

Cosa si intende con data di inizio lavori ?

 

Ora il classico dubbio che ci prende ogni volta che introducono una data che fa da discriminate è quello sul che cosa considerare come “inizio lavori” nei piccoli interventi, o anche meno piccoli, chiamiamoli così di Edilizia Libera?

Ogni volta la stessa storia, ormai sappiamo di basarci du date certe quianid ragionevolmente su fatture e/ i bonifici direi. Lecito il dubbio se ho fatture pre o bonifici post rispetto al 13 giugno in questo casa?

Altro riferimento è quello richiamato da sempre ai fini del Bonus Ristrutturazione dove l’Agenzia delle entrate ha sempre detto che se per uno specifico intervento che ha diritto alla detrazione, in ambito urbanistico non si necessitava di nessun titolo abilitativo allora il contribuente deve fornire apposita “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio”. Su cui tra popo vi do indicazioni. Prima però dico questo. Questa dichiarazione de non protocollata ovviamente permetterebbe in qualunque momento di scriverci sopra la data ed è per questo che credo che sia molto più sicuro e ragionevole ragionare al meno sulle date delle Fatture.

Tornado alla Dichiarazione sostitutiva di atto notorio faccio notare come quest’ultimo sia un adempimento la cui mancanza può far perdere la detrazione e come sia stato uno dei più disattesi al grido di “fai il bonifico e non serve nulla altro!” non sapete quante volte lo ho sentito…. poi tutto ok fino al primo controllo, se capita. 

Manco a dirlo chi è passato di qua è sempre stato informato.

Tra i documenti da conservare infatti l’Agenzia riporta sulla guida della Ristrutturazione Edilizia al punto 1.4.4 “I documenti da conservare” da tanto tanto tempo quanto segue:

  • abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.
 
Inoltre sempre l’Agenzia nella Circolare annuale, in questo caso la 7/E 2021 al paragrafo “Titoli abilitativi” scrive quanto segue:
 
  • Tra i documenti che i contribuenti devono conservare e presentare per la fruizione delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, individuati con Provvedimento del Direttore sono comprese le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Solo nel caso in cui la normativa edilizia applicabile non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolati dalla normativa fiscale, è richiesta la dichiarazione el 2000, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione
 

Il mio consiglio finale resta quello di protocollare per esempio questo documento presso il Comune ma spesso si viene contattati a cose fatte ed è troppo tardi.

 

Decreto 199 anche per BONUSCASA?!

 

Per chi ancora avesse dubbi sul fatto che i requisiti del Decreto Legislativo si applichino anche al BonusCasa ecco la risposta puntuale di ENEA a richiesta scritta. Il che non fa altro che consolidare quanto personalmente ho sostenuto per gli anni 2012 – 2022 a riguardo del predecendente Decreto 28/2011 ovvero che la richiesta del rendimento minimo per la biomassa pari all’85% per accedere agli incentivi fosse da applicare anche  al Bonuscasa.

non so quante detrazioni errate siano state fatte… e quasi tutti i produttori hanno rilasciato per 10 anni  ed hanno ancora adesso la dichiarazione per il Bonuscasa dei loro prodotti che fa riferimento al vecchio Decreto del 15/02/1992 che richiedeva un minimo di 70% di rendimento!

Ma è solo una “pratichetta enea” cosa ci vuole!

Peccato che come minimo bisogna districarsi in tutto questo marasma conosce re le cose e comunicarle in tempo….

Cliccando qui puoi scaricare la risposta Enea che vedi qui di seguito  in formato pdf

2022 0047454 DUEE_page-0001
2022 0047454 DUEE_page-0002

Passiamo ai portali ENEA 
BONUSCASA ed ECOBONUS 

 

Tutto quanto segue è datato 15/07/2022

 

Sappiamo ormai come il Decreto Legislativo 199/2021, all’articolo 29, stabilisce i nuovi requisiti per l’accesso agli incentivi per gli impianti a fonti rinnovabili per il riscaldamento ed il raffrescamento.

Requisiti minimi per gli impianti che accedono ad incentivi: rispetto dei parametri fissati dall’Allegato IV del Decreto Legislativo 199/2021

 

ENEA ha “già” modificato i portali almeno per quanto riguarda “le stelle” ed i rendimenti per la Biomassa.

 

Sulla base delle indicazioni operative del portale ENEA si desume che le nuove regole si applicano agli interventi per i quali risultino avviati i lavori successivamente alla data del 13 giugno 2022.

Vi lascio qui di seguito la mappa mentale con le varie prove fatte sui portali per le varie casistiche:

Si ringrazia AIEL per la collaborazione

NOTA : I PORTALI NON DOVREBBERO LEGIFERARE  🙂

PORTALI ENEA E DECRETO 199 - BIOMASSA da enrico rovere


Faccio notare come tutto quanto indicato sia stato e sia importante visto che – troppo facile fare rifermento al Decreto con la rispettiva classificazione a “stelle –  esistono alcuni tipi di apparecchi a 4 stelle che hanno rendimenti minimi minori di 85% !


Come potete vedere dall’immagine qui a fianco.

Quindi attenzione!

Ricordate sempre la Regola numero 1 – Pensarci prima!!

E vi ricordo quindi la super collaudata procedure che trovate qui:

 

Pratiche conto termico – Enrico Rovere

 

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