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Cessione del credito – Proroga 10 giorni periodo transitori – Faq e Provvedimento Agenzia delle Entrate

By Enrico Rovere  Published On 4 Febbraio 2022

Agenzia delle Entrare altre due FAQ 

Aggiornamento delle 19:00

Non si fa in tempo a spegnere il PC dopo aver pubblicato articoli e video… che… l’agenzia delle Entrate pubblica il decreto annunciato ieri sera… Ho deciso di aggiornare l’articolo pubblicato poche ora fa… 


clicca qui
per scaricare il provvedimento

Ciao e ben ritrovato!  Le novità sono continue.

In questo articolo ti lascio prima riportarti le due nuove FAQ, i link all’articolo precedente ed al video di oggi 04/02/2022

  • il primo articolo clicca qui

FAQ Agenzia delle entrate 28/01/2021

Indice FAQ:

Apri qui e clicca sul testo per leggere le FAQ

Un contribuente che è titolare di un credito già oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 del d.l. n. 34 del 2020, a seguito dell’entrata in vigore del DL Sostegni-ter, può effettuare un’ulteriore cessione?

Al fine di contrastare le frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche – in linea con la ratio perseguita dal decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, le cui disposizioni sono state poi recepite dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) – l’articolo 28 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (decreto Sostegni-ter), ha modificato, al comma 1, gli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, eliminando la possibilità di effettuare le cessioni del credito successive alla prima, con riferimento, tra l’altro, al Superbonus e ai Bonus diversi dal Superbonus.

In sostanza, i beneficiari delle predette detrazioni possono cedere il relativo credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, ma questi ultimi non possono a loro volta cedere il credito acquistato; ciò vale anche per lo sconto in fattura praticato dai fornitori, i quali possono cedere il relativo credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, che, tuttavia, non possono procedere con ulteriori cessioni.

In altri termini, per effetto del citato articolo 28 del decreto Sostegni-ter, entrato in vigore il 27 gennaio 2022, è possibile effettuare una sola cessione, senza possibilità di ulteriori cessioni “a catena”.

Il comma 2 del citato articolo 28, tuttavia, ha previsto un regime transitorio, stabilendo che i crediti che – alla data del 7 febbraio 2022 – sono stati precedentemente oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, possono essere oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

I crediti che non possono essere ulteriormente ceduti sono utilizzabili dai cessionari in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

La predetta disciplina transitoria di cui al comma 2 opera in relazione ai crediti ceduti per i quali – precedentemente alla data del 7 febbraio 2022 – è stata validamente trasmessa la relativa comunicazione all’Agenzia delle entrate, a prescindere dal numero di cessioni avvenute prima di tale data. Tali crediti possono essere oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione, che potrà essere effettuata dal 7 febbraio 2022.

In considerazione dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento del software che consente la trasmissione telematica della comunicazione delle opzioni, con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, che sarà emanato ai sensi dell’articolo 19-octies, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, verrà prorogata la data a cui fare riferimento per individuare i crediti, precedentemente oggetto delle opzioni, che possono essere ceduti esclusivamente una ulteriore volta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

In particolare, verrà prorogato dal 7 febbraio al 17 febbraio 2022 il termine di cui all’articolo 28, comma 2, del citato decreto-legge n. 4 del 2022, precedentemente al quale devono essere inviate le Comunicazioni per le opzioni relative agli interventi agevolabili per gli anni 2020, 2021 e 2022.

Pertanto, la disciplina transitoria recata dal comma 2 si applica ai crediti ceduti per i quali la relativa comunicazione all’Agenzia delle entrate sia validamente trasmessa prima del 17 febbraio 2022 (ossia entro il 16 febbraio 2022).

Un contribuente titolare di un credito, in data 28 gennaio 2022, ha comunicato all’Agenzia delle entrate l’opzione di cessione del credito di cui al comma 1 dell’articolo 121 del d.l. n. 34 del 2020. Può effettuare un’ulteriore cessione in data 3 febbraio?

La risposta è affermativa, poiché tale fattispecie rientra nella disciplina transitoria dettata dal comma 2 dell’art. 28 del dl n. 4 del 2022, a condizione, ovviamente, che la cessione del 3 febbraio sia validamente comunicata all’Agenzia delle entrate prima del 17 febbraio 2022 (come specificato nella FAQ precedente).

Per effetto della predetta disciplina transitoria il nuovo cessionario potrà, dal 17 febbraio 2022, effettuare “esclusivamente una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari”.

Clicca qui per raggiungere la pagina dedicata al SUPERBONUS 110% con tutte le risorse del 2022 gratuite 

PS.  a tutti gli addetti ai lavori e clienti finali…

Ricordatevi che per alcune tipologie di intervento esiste sempre e funziona il CONTO TERMICO 2.0  che prevede volendo il “MANDATO ALL’INCASSO” che risulta essere per il cliente finale una sorta di sconto in fattura e che esiste da prima dello sconto in fattura per le detrazioni.

Certo non vale per tutto ciò per cui si può fare un ecobonus per esempio. 

Vi lascio comunque qui sotto due video, il primo sul conto termico per piccole pratiche il secondo sul mandato all’incasso.

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