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Bonus mobili

30 maggio 2024 –

“Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2024”
Online le guide sui bonus fiscali per i cittadini

Qui l’articolo con tutte le guide:

Superbonus e bonus edilizi – Le maxi guide dell’Agenzia delle Entrate – “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2024”

Clicca qui per scaricare quella dedicata all’Ecobonus

2023

L’Agenzia delle Entrate aggiorna la guida e la info grafica

Clicca qui per scaricare qui la guida dell’agenzia delle Entrate aggiornata a gennaio 2023

Qui di seguito la infografica dell’agenzia delle entrate che potete scarica il pdf cliccano qui

Vai all’articolo dedicato cliccando qui

25/07/2022 

L’Agenzia delle Entrate pubblica la Circolare 28/E che in sostanza sostituisce l’ultima 7/E 2021 di cui qui avevo messo lo stralcio relativo
Per scaricarla ed approfondire vi lascio il link all’articolo  cliccando qui

Maggio 2022 - Importante chiarimento sulla nuova etichettatura degli elettrodomestici

Vai all’articolo dedicato cliccando qui

Proroga e modifiche del bonus mobili per il 2022

La legge di bilancio 2022

all’articolo 16, concernente detra­zioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili:  
      1) ai commi 1, 1-bis e 1-ter, le pa­role: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
      2) il comma 2 è sostituito dal se­guente: 
« 2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro per l’anno 2022 e a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024. La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell’anno precedente a quello dell’acquisto, ovvero siano iniziati nell’anno precedente a quello dell’acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa di cui al secondo periodo è considerato al netto delle spese sostenute nell’anno precedente per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini dell’utilizzo della detrazione dall’imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1 ».

2022 – Cosa cambia? 

  • L’agevolazione è stata confermata per un altro triennio. Ovvero anche negli anni 2022, 2023 e 2024;
  • L’ammontare delle spese ammesse al beneficio, sulle quali calcolare il 50% di detrazione ripartibile tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è portata per il 2022, a 10000 euro con riferimento a ciascuna unità abitativa, comprese pertinenze e parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione. Per i successivi 2023 e 2024 la quota agevolabile è stato dimezzato portandola a 5000 euro. Il bonus è riconosciuto a condizione che gli interventi di recupero edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei beni ammissibili. Quindi per beneficiare della detrazione “bonus mobili ed elettrodomestici” per spese sostenute nel 2022, i lavori edilizi devono essere cominciati dal 1° gennaio 2021. In pratica spetta sia per le spese sostenute nell’anno in cui parte la ristrutturazione sia per quelle dell’anno successivo. Ricordiamoci però che che il limite è considerato al netto delle spese sostenute nell’anno precedente per le quali si è già fruito della detrazione. I
  • Attenzione alle nuove regole sull’etichettatura energetica per quanto riguarda gli elettrodomestici. Il sistema di classificazione cui far riferimento è stato modificato.  Per essere ammessi all’agevolazione è ora previsto che gli apparecchi se rientrano tra quelli per cui è prevista l’etichetta energetica, devono appartenere, per i forni ad  una classe non inferiore alla A i, per le lavatrici le lavasciugatrici e le lavastoviglie alla E  e per i frigoriferi e i congelatori  alla F.

Gennaio 2022 – Precisazioni dal Fisco

Fisco Oggi – Ho letto che il bonus mobili ed elettrodomestici è stato prorogato. Ma esiste un limite di tempo dalla fine dei lavori di ristrutturazione entro cui vanno acquistati i mobili?

Si conferma, anzitutto, che l’agevolazione è stata prorogata dalla recente legge di bilancio (legge n. 234/2021, articolo 1, comma 37) per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per acquistare mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori. La detrazione spetta nella misura del 50% delle spese sostenute e va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro per l’anno 2022 e 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024.
Non è previsto un vincolo temporale nella consequenzialità tra l’esecuzione dei lavori e l’acquisto dei mobili. Si ricorda, però, che la detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei beni.

Link all’articolo dedicato

Proroga e modifiche del bonus mobili per il 2021

  • La legge di bilancio 2021 è intervenuta sulla detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati alla casa ristrutturata (articolo 1, comma 58, legge n. 178/2020).
  • L’ agevolazione è estesa anche agli acquisti effettuati nel 2021 e può essere richiesta solo da chi ha iniziato la ristrutturazione edilizia della casa da arredare non prima del 1° gennaio 2020
  • Per gli acquisti effettuati nel 2020, è possibile beneficiare della detrazione solo se i lavori sono iniziati non prima del 2019.
  • Inoltre è confermato che non si perde il diritto al bonus mobili anche nel caso in cui il contribuente, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, abbia scelto di cedere a terzi il corrispondente credito d’imposta o di optare per lo sconto in fattura, come ammette l’articolo 121 del Dl n. 34/2020 (decreto “Rilancio”).
  • A prescindere da quanto speso per la ristrutturazione, la detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 16mila euro ( innalzato rispetto ai 10mila euro precedenti , che ora vanno considerati per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2020) riferito, complessivamente, alle spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

Gennaio 2021 FAQ sul Superbonus 110% dal sito del Governo

A08.7 – Il contribuente che effettua interventi antisismici per i quali spetta il Superbonus può fruire anche del cd. bonus mobili? In caso di risposta positiva, tale possibilità permane anche se il contribuente esercita l’opzione per il sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente al predetto Superbonus?

L’articolo 16, comma 2, del decreto legge n. 63 del 2013 prevede che «Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1, (…) è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nell’anno 2020 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione» (cosiddetto bonus mobili).Considerato che per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico l’articolo 16-bis del Tuir costituisce la disciplina generale di riferimento e che per accedere al bonus mobili, è necessario che siano effettuati sugli immobili agevolati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio previsti alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Testo unico dell’edilizia (Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), il bonus mobili, spetta anche ai contribuenti che fruiscono del sismabonus nonché per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, del Superbonus di cui al comma 4 dell’articolo 119 del decreto Rilancio. Il bonus mobili spetta anche nell’ipotesi in cui i contribuenti titolari delle detrazioni sopra citate optino, in luogo della fruizione diretta di tali detrazioni, dello sconto in fattura o della cessione del credito. Tale possibilità è, peraltro, riconosciuta anche nell’ipotesi in cui il contribuente abbia optato per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione di cui al citato articolo 16-bis del Tuir, ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio.

Marzo 2021 – Precisazioni dal Fisco

FiscoOggi – Dovendo adeguare l’impianto alla normativa vigente, provvederò al rifacimento della canna fumaria dello scaldabagno (sistema di scarico dei fumi che dovranno essere convogliati verso l’alto), facendo installare un camino esterno in acciaio che, tramite apposito foro nella gronda in cemento armato, arriverà fin sopra il tetto. Al termine dell’intervento mi verrà rilasciata apposita certificazione di conformità dell’impianto.
Chiedo conferma che tale tipologia di intervento è configurabile come “manutenzione straordinaria” e, in caso affermativo, se posso usufruire anche del bonus mobili ed elettrodomestici.

Per l’individuazione degli interventi di manutenzione straordinaria e, in generale, degli interventi edilizi agevolabili, bisogna far riferimento alla legge quadro sull’edilizia e, in particolare, all’articolo 3 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Dpr n. 380/2001. Tale normativa è stata modificata dall’art. 10, comma 1, lett. b), n. 1), del decreto legge n. 76//2020.
Nella circolare n. 28/2022 l’Agenzia delle entrate riporta, a titolo esemplificativo, alcune tipologie di interventi edilizi rientranti nella categoria “manutenzione straordinaria”. Tra questi, si legge, sono ricompresi “opere accessorie e pertinenziali che non comportino aumento di volumi o di superfici utili, nonché realizzazione di volumi tecnici quali centrali termiche, impianti di ascensori, scale di sicurezza e canne fumarie”.
Riguardo alla seconda domanda, l’effettuazione di lavori di manutenzione straordinaria, per i quali si usufruisce della detrazione del 50% prevista dall’articolo 16-bis del Tuir, legittima anche la richiesta del bonus mobili. Per avere quest’ultima detrazione è necessario, però, che l’acquisto dei mobili non sia precedente la data di avvio dei lavori di manutenzione straordinaria.
Maggiori dettagli e chiarimenti sul bonus mobili ed elettrodomestici sono disponibili nell’apposita guida realizzata dall’Agenzia delle entrate e pubblicata nella sezione l’Agenzia Informa del suo sito internet.

FiscoOggi – Manutenzione straordinaria e bonus mobili

 

Agosto 2022 – Precisazioni dal Fisco

Per le spese sostenute nel 2021 per acquistare i beni, l’agevolazione può essere richiesta solo se si realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1° gennaio 2020
La rivista online dell’Agenzia delle entrate precisa che per le spese sostenute nel 2021 per acquistare i beni, l’agevolazione può essere richiesta solo se si realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1° gennaio 2020.

Nel caso prospettato in un quesito (Ho una ristrutturazione con data inizio lavori 01/03/19. Ho acquistato mobili per 7.000 euro nel 2020. Vorrei sapere se posso usufruire dei restanti 3.000 euro per ulteriori acquisti di elettrodomestici effettuati nel 2021) non si potrà richiedere la detrazione per ulteriori acquisti di elettrodomestici, proprio perché la data inizio dei lavori è quella del 1° marzo 2019.

Maggio 2021 – Precisazioni dal Fisco

Fisco Oggi – Un contribuente aveva acquistato da un’impresa di costruzione un immobile ristrutturato per il quale avrebbe usufruito del bonus 50% e chiede se ha diritto anche al bonus mobili per gli arredi acquistati dopo il rogito.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato come tra gli interventi che danno diritto al bonus mobili ci sono anche quelli di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile.

In questo caso, la detrazione del 50% per gli interventi edilizi, calcolata su un importo pari al 25% del prezzo dell’abitazione, spetta all’acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, cui compete anche la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare l’immobile ristrutturato

E’ necessario però che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i mobili, e nel caso di acquisto dell’immobile da imprese, per data di inizio lavori deve intendersi quella di acquisto o di assegnazione.

Luglio 2021 – Precisazioni dal Fisco

Fisco Oggi – Ho aperto la pratica Cila per ristrutturare l’appartamento di proprietà all’inizio del 2020. In seguito, ho acquistato l’arredamento pagando con bonifico parlante un acconto di 5.000 euro e, successivamente, il saldo di 8.500 euro. La somma delle fatture supera il tetto massimo previsto per la detrazione. Come le devo inserire nella dichiarazione dei redditi?

Nel quesito non è chiaro quando sono stati acquistati i beni destinati all’arredo dell’appartamento ristrutturato, né risulta specificata la tipologia degli stessi beni acquistati e la data di inizio dei lavori di ristrutturazione.
Ad ogni modo, ipotizzando che siano stati acquistati beni per i quali si abbia diritto alla detrazione e che entrambi i pagamenti siano avvenuti nel 2020 (quando il limite massimo di spesa detraibile era pari a 10.000 euro), il contribuente dovrà indicare nella dichiarazione dei redditi (nel rigo E57 – colonna 2 “Spesa arredo immobile” – del modello 730, o nel rigo RP57 se compila il modello Redditi Pf) l’importo massimo ammissibile di 10.000 euro.
Si ricorda che per poter richiedere legittimamente la detrazione la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere precedente a quella in cui si acquistano mobili e grandi elettrodomestici. Non è fondamentale, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile.

Agosto 2021 – Precisazioni dal Fisco

Fisco Oggi – Ho acquistato dei mobili con bonifico parlante antecedentemente all’acquisto di una caldaia (in sostituzione di quella presente nell’abitazione). Posso comunque usufruire del bonus mobili?

Il bonus mobili ed elettrodomestici spetta ai contribuenti che hanno realizzato determinati interventi di recupero del patrimonio edilizio e usufruiscono della relativa detrazione. La sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento, è riconducibile alla manutenzione straordinaria e, come tale, permette di beneficiare del bonus.
Tuttavia, una delle condizioni poste dalla norma per ottenere l’agevolazione è che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i mobili.
Nel caso indicato nel quesito, pertanto, il contribuente che ha acquistato e fatto installare la caldaia dopo aver comprato i mobili destinati all’arredo dell’abitazione non potrà usufruire del bonus.

Ottobre 2021 – Precisazioni dal Fisco

Fisco Oggi – Un condominio usufruisce del Superbonus 110% per isolamento termico dell’involucro e la sostituzione della caldaia centralizzata. Visto che come intervento trainato viene effettuato il cambio degli infissi nelle singole unità immobiliari, si ha diritto ad usufruire anche del bonus mobili nelle singole unità? Il bonus mobili è infatti normalmente previsto a seguito di sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia di infisso.

Per usufruire del bonus mobili ed elettrodomestici è necessario che sugli immobili destinati ad accogliere tali beni siano effettuati determinati interventi edilizi. Tra questi, gli interventi sulle singole unità immobiliari di recupero del patrimonio edilizio previsti alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001): manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.
Pertanto, dal momento che la sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia di infisso nelle singole unità immobiliari rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria la risposta al quesito è affermativa.
Si ricorda, inoltre, che possono richiedere il bonus mobili anche coloro che usufruiscono del Sismabonus e del Superbonus (di cui al comma 4 dell’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020) e che l’agevolazione spetta anche nell’ipotesi in cui i contribuenti titolari delle detrazioni optino, in luogo della fruizione diretta delle stesse, dello sconto in fattura o della cessione del credito (circolare n. 30/2020).

Link all’articolo dedicato

Precisazione su: “Sostituzione caldaia e bonusmobili”

Riporto il punto 1.5 della Circolare 3/E del 2016

D. Le istruzioni ministeriali in merito alla possibilità di fruire della detrazione per l’arredo legate a lavori di ristrutturazione, specificano che: “Ulteriori interventi riconducibili alla manutenzione straordinaria sono quelli finalizzati al risparmio energetico volti all‘utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o alla sostituzione di componenti essenziali degli impianti tecnologici“. In base a tale principio si ritiene che possano dare diritto alla agevolazione fiscale per l’acquisto dell’arredo anche le sostituzioni delle caldaie per le quali si opta per la detrazione del 50 per cento.

R. Con circolare n. 29/E del 2013, par. 3.2, è stato precisato che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR, ammessi alla detrazione del 36 per cento (attualmente 50 per cento), costituiscono presupposto per l’accesso al c.d. “bonus mobili” qualora si configurino quanto meno come interventi di “manutenzione straordinaria” ove eseguiti su singole unità immobiliari abitative.

Al riguardo, con circolare n. 11/E del 2014, par. 5.1, in relazione agli interventi finalizzati al risparmio energetico di cui alla lett. h) dell’art. 16-bis del TUIR, è stato affermato che gli interventi che utilizzano fonti rinnovabili di energia sono riconducibili alla manutenzione straordinaria per espressa previsione normativa (art. 123, comma 1, del DPR n. 380 del 2001), mentre, negli altri casi, dovrà esserne valutata la riconducibilità alla manutenzione straordinaria “tendendo conto che gli interventi sugli impianti tecnologici diretti a sostituirne componenti essenziali con altri che consentono di ottenere risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente, rispondono al criterio dell‘innovazione (cfr. circolare n. 57 del 1998) e sono tendenzialmente riconducibili alla manutenzione straordinaria.”.

Si ritiene, pertanto, che la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento e come tale qualificabile intervento di “manutenzione straordinaria”, consente l’accesso al bonus arredi, in presenza di risparmi energetici conseguiti rispetto alla situazione preesistente. Non rileva a tal fine il fatto che tale intervento sia riconducibile anche nell’ambito della lettera h) del medesimo art. 16-bis.

24/09/2021 – Guida pratica “Immobili e bonus fiscali 2021” 1L’Agenzia delle Entrate ha pubblicata la nuova guida

“Tutti gli sconti della precompilata 2021”

Qui il link all’articolo del blog da dove potete scaricarla

Clicca qui per scaricare la GUIDA

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