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Superbonus 110% – Cessione/Sconto (2021)

30/12/2021 – MANOVRA APPROVATA

Ormai ci siamo – Approvazione definitiva della Legge di Bilancio 2022. Sono quindi ufficiali le modifiche e le proroghe previste alle detrazioni fiscali del 110% e agli altri bonus edilizi

Con 414 voti favorevoli, 47 contrari e 1 astenuto la Camera dei Deputati ha rinnovato la fiducia, posta dal Governo, senza modifiche, dell’articolo 1 del disegno di legge. Resta solo la pubblicazione in gazzetta.

Noi quindi ci trasferiamo sulla nuova pagina dedicata al 2022 al seguente link che come al solito risulta in continua costruzione ed evoluzione

Qui il link alla pagina 2022

01/12/2021 – DECRETO ANTI FRODI 

Abrogato ????? O cosa?

Scarica qui l’emendamento 9.2000

01/12/2021 – DECRETO ANTI FRODI 

Pubblicato Provvedimento Agenzia dellle Entrate Prot. n. 340450/2021

Qui il link all’articolo dedicato

29/11/2021 – DECRETO ANTI FRODI 

Pubblicata la attesa Circolare 16/E

Aiuta veramente o poco ? Cercheremo di capirlo

Qui il link all’articolo dedicato

22/11/2021 – DECRETO ANTI FRODI 

Iniziamo a capire cosa fare per le pratiche in essere!

Primi chiarimenti – 5 FAQ dell’Agenzia delle Entrate dopo l ‘uscita del DL 157/2021 antifrodi

Qui il link all’articolo dedicato

12-15/11/2021 – DECRETO ANTI FRODI 

Ade pubblica nuovo modello e relative istruzioni per la comunicazione della cessione del credito e dello sconto in fattura

A vostra disposizione:

  • Clicca qui e scarica il decreto pubblicato in Gazzetta ed in vigore da oggi

  • Qui qui per scaricare il testo coordinato degli articoli 119 121 del dl rilancio ed smi con il suddetto decreto… le parti evidenziate sono quelle del decreto anti frodi

  • Clicca qui per il modello 

  • Qui qui per le istruzioni

  • Clicca qui per scaricare Provv. modifica modello e istruzioni cessione credito 12.11.21agenzia delle entrate

Lascio anche i due video di oggi…. sul canale trovate tutta la playlist dedicata

Qui l’ultimo video dedicato al DL 157/202 Antifrodi

29/09/2021 – NEWS

1- Superbonus 110%, proroga al 2023 nella Nota di aggiornamento del DEF
2- Enea nuovo poster aggiornato sulle detrazioni – vai all’articolo e scaricalo
 

Sunto della situazione…. a modo mio

Ciao! bentornato sul mio sito!
Oggi 31/07/2021 sto cercando di aggiornare la pagina alla situazione attuale viste le tante novità degli ultimi tempi.
Per prima cosa sono riuscito a sistemare la situazione delle scadenze ufficializzate attraverso prima la conversione in legge del Decreto 59 e poi dall’OK arrivato dalla Commissione europea al PNRR.
Quindi come vi avevo anticipato sotto questo punto di vista  sul mio canale youtube ad oggi è valido ed aggiornato il testo coordinato degli art 119 e 121 del Decreto rilancio che trovare qui di seguito su questa pagina.
Mentre per quando riguarada le altre modifiche  aspettiamo la pubblicazione in gazzetta per apportare le modifiche al testo coordinato.
Restate collegati…!

Proroga superbonus 110%

In Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59

Puoi scaricare il decreto  cliccando qui

Il DL 59/2021 modifica l’articolo 119 del Decreto Rilancio cambiando  le scadenze per le persone fisiche proprietarie di edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari, i condomìni e gli istituti autonomi case popolari.  Le coperture per tutto ciò sono una quota consistente del Fondo da 30,64 miliardi di euro complementare al PNRR.
Ricordiamoci che per il Superbonus, la parte di spese sostenute nel 2022 è detraibile in 4 quote annuali di pari importo, anziché in 5, e sarà ancora possibile usufruire dell’istituto della cessione del credito o sconto in fattura fino al 31/12/2022. 

📽 Video news  – Superbonus 110% – Proroga – In Gazzetta Decreto 59/2021 – flash news

Superbonus e Unione europea

Il Consiglio UE ha ufficialmente confermato

Puoi scaricare il comunicato stampa cliccando qui

L’approvazione del Consiglio dell’Ue rende definitive le estensioni disposte dalla legge di bilancio 2021. Atteso  e puntualissimo è arrivato il comunicato stampa che da ufficialmente il via libera ai primi esborsi previsti per la ripresa. Confermate, quindi, anche le tanti attese proroghe al superbonus 110% che erano state inserite all’interno della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021). 
La legge di Bilancio 2021 era condizionata “alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione Europea”.

📽 Video news   – Superbonus 110% – L’ Europa dice si… breve bilancio della situazione proroghe e scadenze

Sconto in fattura e Cessione del credito

La cessione del credito e lo sconto in fattura sono al momento previsti fino alla fine del 2022 (comma 7-bis, art. 121 del DL 34/2020: “Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che sostengono, nell’anno 2022, spese per gli interventi individuati dall’articolo 119”).
Quindi  rispetto alle scadenze dell’agevolazione attualmente previste ( parliamo solo del superbonus in questo caso) rimangono scoperte solo le spese sostenute nel 2023, possibilità a oggi concessa solo agli IACP ed enti similari.

📽 Video news  –  Superbonus 110% – Proroga cessione del credito e sconto in fattura – Si no per cosa?

Apri qui per approfondire:

Confermata la proroga per il Superbonus 110% prevista dal Decreto Rilancio ma non per tutti. Ecco le modifiche modifiche all’art. 119 del Decreto Rilancio:

  • per gli IACP la scadenza passa dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023;
  • per gli edifici posseduti da unico proprietario da 2 a 4 u.i. per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
  • per gli interventi effettuati dai condomini, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
  • per gli interventi effettuati dagli IACP, per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.
  •  

Persone fisiche

Nessuna proroga è introdotta in relazione agli interventi effettuati dalle persone fisiche.In tal senso infatti vi è  distinzione per le persone fisiche con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche: in questa circostanza vedi punto sucessivo…

Per tutte le altre persone fisiche il termine ultimo è invece fissato improrogabilmente al 30 giugno 2022 (termine soggetto all’approvazione del Consiglio UE, annunciata ma non ancora arrivata). Nessuna proroga anche per cooperative, Onlus, associazioni e società sportive dilettantistiche.

Edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari

Gli interventi effettuati dalle persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, il superbonus 110% spetta anche per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022.

Prima della modifica in oggetto la scadenza al 30 giugno 2022. 

La novità è la proroga al 31 dicembre 2022 per i lavori effettuati da persone fisiche sugli edifici plurifamiliari con uno stato di avanzamento lavori del 60% al 30 giugno 2022.

Condomìni fino al 31 dicembre 2022

Possono usufruire del bonus del 110% fino alla fine del 2022 senza le condizioni oggi vigenti.  Il Decreto infatti dispone la proroga al 31 dicembre 2022 senza condizioni. Scompare infatti la condizione dello stato di avanzamento lavori. 

Ex-IACP 

Lo stanziamento consente di eliminare il vincolo del 60% dei lavori per fruire più a lungo del superbonus 110%. Il Decreto infatti  dispone la proroga al 30 giugno 2023 senza condizioni.  Anzi, se alla data del 30 giugno 2023 gli ex-IACP hanno effettuato lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.

 

Apri qui per approfondire:

Confermata la proroga per il Superbonus 110% prevista dal Decreto Rilancio ma non per tutti. Ecco le modifiche modifiche all’art. 119 del Decreto Rilancio:

  • per gli IACP la scadenza passa dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023;
  • per gli edifici posseduti da unico proprietario da 2 a 4 u.i. per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
  • per gli interventi effettuati dai condomini, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
  • per gli interventi effettuati dagli IACP, per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.
  •  

Persone fisiche

Nessuna proroga è introdotta in relazione agli interventi effettuati dalle persone fisiche.In tal senso infatti vi è  distinzione per le persone fisiche con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche: in questa circostanza vedi punto sucessivo…

Per tutte le altre persone fisiche il termine ultimo è invece fissato improrogabilmente al 30 giugno 2022 (termine soggetto all’approvazione del Consiglio UE, annunciata ma non ancora arrivata). Nessuna proroga anche per cooperative, Onlus, associazioni e società sportive dilettantistiche.

Edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari

Gli interventi effettuati dalle persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, il superbonus 110% spetta anche per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022.

Prima della modifica in oggetto la scadenza al 30 giugno 2022. 

La novità è la proroga al 31 dicembre 2022 per i lavori effettuati da persone fisiche sugli edifici plurifamiliari con uno stato di avanzamento lavori del 60% al 30 giugno 2022.

Condomìni fino al 31 dicembre 2022

Possono usufruire del bonus del 110% fino alla fine del 2022 senza le condizioni oggi vigenti.  Il Decreto infatti dispone la proroga al 31 dicembre 2022 senza condizioni. Scompare infatti la condizione dello stato di avanzamento lavori. 

Ex-IACP 

Lo stanziamento consente di eliminare il vincolo del 60% dei lavori per fruire più a lungo del superbonus 110%. Il Decreto infatti  dispone la proroga al 30 giugno 2023 senza condizioni.  Anzi, se alla data del 30 giugno 2023 gli ex-IACP hanno effettuato lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.

 

Il Decreto Semplificazioni-bis e Governance PNRR è legge. Novità per il Superbonus 110 e nuovo modello CILA unico

Premetto subito che qui si entra in parte in un campo che non è il mio.
Cercherò di riportarvi le principali novità. Alcune già viste con l’uscita del decreto altre come vedremo introdotte appunto in fase di conversione.
Alcune di esse sono infatti  introdotte all’articolo 119 del D.L. 34/2020 attraverso il nuovo  articolo 33-bis D.L. 77/2021:

Un breve riepilogo :

  • CILA 110, anche con modifiche di prospetto e opere strutturali
  • Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile
  • Deroghe distanze e altezze minime Art. 873 Codice Civile per cappotti e cordoli antisismici;
  • Violazioni formali non arrecano pregiudizio o decadenza delle agevolazioni fiscali;
  • Possibilità decadenza parziale relativa ai singoli interventi che concorrono nel Superbonus
  • Allungati termini per portare la residenza Allungamento da 18 mesi a 30 mesi per Sismabonus “Acquisti” del comma 1-septies Art. 16 D.L. 63/2013
  • Residenza entro 30 mesi per acquisto immobili efficienti
  • Opere in edilizia libera Art. 6 DPR 380/01 fattibili con semplice descrizione nella CILA
  • Varianti in corso d’opera alla CILA, e deposito finale.
  • Edilizia libera
  • Esonero dalla Segnalazione Certificata Agibilità art. 24 TUE
Apri qui per approfondire:
  • Gli interventi agevolati con il Superbonus anche se realizzati su parti strutturali e prospetti, sono considerate manutenzioni straordinarie e possono essere realizzati con una Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ad eccezione delle demolizioni e ricostruzioni, Saranno quindi considerati manutenzione straordinaria, ed eseguiti mediante Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), anche se realizzati sulle parti strutturali e i prospetti degli edifici.
  • La CILA deve attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione. Per gli immobili più datati, è sufficiente attestare che la costruzione dell’edificio è stata ultimata prima del 1° settembre 1967.
  • I tecnici non devono verificare e attestare lo stato legittimo dell’immobile, anche se resta impregiudicata la possibilità di segnalare eventuali iregolarità nelle sedi opportune.
  • Le ulteriori semplificazioni prevedono che gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime riportate all’articolo 873 del codice civile.
  • Le violazioni meramente formali non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali. Se le violazioni sono tali da comportare la perdita degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.
  • Nel sismabonus acquisto, passa da 18 a 30 mesi il termine entro cui le imprese di costruzione devono vendere gli immobili realizzati a seguito della demolizione e ricostruzione dell’edificio in chiave antisismica.
  • Chi acquista immobili che saranno sottoposti ad uno o più interventi di riqualificazione energetica, incentivati con il Superbonus, avrà a disposizione 30 mesi dalla stipula dell’atto di compravendita per il trasferimento della residenza.
  • In caso di varianti in corso d’opera queste sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata e possono essere comunicate a fine lavori.
  • In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera (ai sensi dell’articolo 6 del dpr 380/2001, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 o della normativa regionale) nella CILA è richiesta la sola descrizione dell’intervento.
  • Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività/SCA (art.24 TUE).
  • Come già segnalato a suo tempo nella apposita sezione che trovate di seguito nella pagina sono agevolati con il Superbonus gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche realizzati non solo da portatori di handicap, ma anche da persone di età superiore a 65 anni, congiuntamente ad uno dei lavori antisismici incentivati con il Superbonus.
  • Il Superbonus può essere revocato per:
    – mancata presentazione della CILA;
    – interventi realizzati in difformità dalla CILA;
    – assenza dell’attestazione del titolo abilitativo o dell’epoca di realizzazione dell’edificio;
    – non corrispondenza al vero delle attestazioni.
  • I lavori realizzati su collegi, convitti, ospizi, conventi, seminari, caserme, case di cura e ospedali con e senza fine di lucro (categorie catastali B/1, B/2 e D/4) possono fruire del Superbonus a patto che i titolari svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali e i membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica. Per queste categorie di edifici, il limite di spesa previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate.

Qui i due modelli :
Modulo_CILA_Superbonus

CILA_Superbonus_Soggetti_coinvolti

 
  Fonte: link trova la risposta, lascia un commento se ti va e condividi l’articolo

CILA Superbonus – Ecco il modello 

Oggi 04/08/2021 – La Conferenza Unificata ha dato oggi il via libera all’accordo per l’adozione del modulo per la Cila, la Comunicazione asseverata di inizio attività, con il quale si riducono drasticamente gli adempimenti necessari per accedere al superbonus 110%.

 

Il modello si è reso necessario dopo la decisione, messa nero su bianco con la conversione in legge del DL Governance PNRR e Semplificazioni, di consentire la realizzazione degli interventi agevolati dal superbonus 110% con CILA.

Il nuovo modulo richiede una sintetica descrizione degli interventi da realizzare, che può essere integrata da elaborati grafici. Per gli interventi di edilizia libera, è richiesta soltanto la descrizione.

La CILAS non potrà essere essere utilizzata per interventi di demolizione e ricostruzione.

Altra novità è la possibilità di usare il modello come variante in corso d’opera di una CILA Superbonus già presentata in precedenza, integrandone i contenuti.
Per quanto riguarda le dichiarazioni del progettista, nel modello si attesta che il progetto “consiste nella mera descrizione, in forma sintetica, dell’intervento da realizzare”.

Significa che dovrebbe essere sufficiente una relazione descrittiva, a cui eventualmente si potrà allegare elaborati grafici illustrativi ma senza obbligo. E per i lavori in edilizia libera sarà sufficiente «una sintetica descrizione dell’intervento, che può essere inserita direttamente» nel modello.

Superbonus 110% e CILA: il quaderno Anci modificato al 05/08/2021

Come avevo scritto ieri il quaderno ha subito modifiche in fase di conferenza stato regioni. Eccovi la versione aggiornata

Arriva dall’Anci il Quaderno “Il Superbonus edilizio al 110%: il modello CILA a seguito del D.L. n. 77/2021 (c.d. semplificazioni e governance)” con istruzioni tecniche, linee guida, note e modulistica
Il quaderno prende il considerazione le nuove versioni degli articoli 33 e 33-bis del Decreto Semplificazioni-bis ed in allegato riporta  la modulistica predisposta sulla base del modello esistente. A modulo unico CILA Superbonus 110% (CILAS), è aggiunto il modello “Soggetti Convolti” in analogia alle altre tipologie edilizie.
Anci ricorda inoltre che il modello entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica.

RISPOSTE AGENZIA DELLE ENTRATE 2021

Qui di seguito potete scaricare gli interpelli dell’agenzia delle entrate sempre aggiornati

Clicca qui per cercare e scaricare i pdf delle Risposte Ade 2021 

APRILE 2021 – GUIDA RISTRUTTURAZIONE POST SISMA

AGGIORNATA LUGLIO 2021

ITALIA CENTRALE E SUPERBONUS 110%

Puoi scaricala cliccando qui o sull’immagine

Clicca qui per scaricare gli articoli n. 119 e n.121 del Decreto Rilancio aggiornato

Clicca qui per scaricare il Decreto Requisiti Ecobonus Personalizzato 

 

Clicca qui per scaricare il Decreto Asseverazioni 

Clicca qui per Guida Superbonus Ade – Marzo- 2021

Clicca qui per Memorandum Ade Visto di confomità

Clicca qui per Piattaforma Cessione Crediti – Ade

Clicca qui per Checklist conformità Commercialisti

Clicca qui per  Prontuario Superbonus – On. Villarora

Clicca qui per scaricare il Dossier UNI

Clicca qui per scaricare  Notariato e Superbonus

Clicca qui per Dossier

Superbonus

Camera dei Deputati

Documentazione ENEA

DOCUMENTAZIONE UFFICIALE RESA DISPONIBILE DA ENEA

Clicca qui per scaricare ASSEVERAZIONE

Art. 119, comma 13, lettere a) e b) del DL Rilancio (Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 e s.m.i.) 

Clicca qui per scaricare COMPUTO METRICO

Art. 13 DM Requisiti 6 agosto 2020

Clicca qui  per scaricare MATERIALI ISOLANTI

Intervento agevolato di coibentazione dell’involucro opaco disperdente

Clicca qui  per scaricare REQUISITI DEI MATERIALI PER L’EDILIZIA – 21.10.2021

Clicca qui per scaricare APE CONVENZIONALE

Allegato A, paragrafo 12, Decreto Requisiti (DM 6 agosto 2020)

Clicca qui per scaricare CALCOLO SEMPLIFICATO

Calcolo semplificato risparmio annuo energia 

Clicca qui  per scaricare DOCUMENTAZIONE SUPERBONUS

Documentazione richiesta per l’accesso al Superbonus 110%

Clicca qui per scaricare Opuscolo Superbonus

Clicca qui per scaricare FAQ SUPERBONUS

24/06/2021 – Notariato ed associazioni dei consumatori

Guida pratica “Immobili e bonus fiscali 2021” 

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24/09/2021 – Guida pratica “Immobili e bonus fiscali 2021” 1L’Agenzia delle Entrate ha pubblicata la nuova guida

“Tutti gli sconti della precompilata 2021”

Qui il link all’articolo del blog da dove potete scaricarla

I BENEFICIARI

Chi può fruire del superbonus 110%.
Apri qui e clicca sul testo per scaricare i documenti:

Il superbonus 110% è una detrazione fiscale che è stata prevista per gli immobili di natura residenziale ad eccezzione di quelli  appartenenti alle seguenti categorie catastali:

  • A/1 – Abitazioni di tipo signorile;
  • A/8 – Abitazioni in ville;
  • A/9 – Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici per le unità immobiliari non aperte al pubblico.

Detto questo possono fruire del superbonus 110% gli interventi realizzati da:

  • condomini;
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, su edifici plurifamiliari posseduti da un unico proprietario o in comproprietà, composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate;
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio;
  • dagli istituti autonomi case popolari (IACP);
  • dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale;
  • dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

INTERVENTI TRAINANTI E TRAINATI


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Gli interventi trainanti  sono quelli:

  • di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25%  compresa la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente;
  • sulle parti comuni per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
  • sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti;
  • di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.

Gli interventi  trainati sono:

Gli interventi trainanti di riqualificazione energetica possono trainare i seguenti interventi:

  • efficientamento energetico delle unità immobiliari;
  • acquisto e la posa in opera delle schermature solari;
  • acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.

La realizzazione di uno qualsiasi degli interventi trainanti (sia ECO che SISMA) consente di portare in detrazione fiscale al 110% altre spese, sempre se effettuate congiuntamente, relative a:

  • abbattimento di barriere architettoniche (art. 16-bis, comma 1, lettera e), del DPR n. 917/1986), anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni,
  • installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (solo se gli interventi trainanti assicurano il doppio salto di classe energetica);
  • installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi.

CHIARIMENTI COMMISSIONE CSLLPP

DOCUMENTI UFFICIALI EMESSI DALLA COMMISSIONE CONSULTIVA PER IL MONITORAGGIO DELL’APPLICAZIONE DEL D.M. 28/02/2017 N. 58 E DELLE LINEE GUIDA AD ESSO ALLEGATE:

Apri qui e clicca sul testo per scaricare i documenti:

Doc. n. 1 – 10/2020 

Doc. n. 2 – 02/2021

Doc. n. 3 – 03/2021

Doc. n. 4 – 04/2021

Doc. n. 5 – 09/2021

Doc. n. 6 – 09/2021

Doc. n. 7 – 09/2021

 

SUPERBONUS E BARRIERE ARCHITETTONICHE

Risposte su massimali e sconto in fattura/cessione del credito

MAGGIO 2021 – GUIDA

“Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità”.

Puoi scaricala cliccando qui o sull’immagine

Apri qui per approfondire l'argomento

Allargamento ambito applicativo: novità 2021

Sappiamo ormai che dall’1 gennaio 2021, grazie alle modifiche apportate al D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) dalla Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), rientrano tra gli  interventi trainati previsti per il superbonus 110% anche quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, il tutto per favorire la mobilità interna ed esterna ai portatori di handicap grave 

Da subito come sempre accade si ci è posti la domanda se questo avesse un massimale distinto o se invece i 96.000 euro facessoro parte dello stesso massimale destinato all’ art. 16-bis, comma 1, lettera e), del DPR n. 917/1986) come per il sismabos.

PS. Ma perchè no le chiariscono subito bene queste cose visto che si ripetono ovviamente sempre uguali?

Personalmente ritengo ormai che ciò a cui il Decreto 34 ha dato ed esplicitato un nuovo massimale ha appunto un suo massimale ( vedi fotovoltaico) mentre per il resto si vada ad erodere i massimali esistenti di riferimento. Ma i dubbi ovviamente non mancano mai….

26/04/2021

La risposta della Task force Superbonus 110% sui limiti di spesa

La Task force ci ricorda che a edifici unifamiliari, plurifamiliari e in condominio, unità immobiliari con accesso autonomo e funzionalmente indipendenti, è stata data la possibilità di estendere il bonus 110% a quegli interventi che prevedevano una diversa aliquota.

Riferendoci all’ecobonus 110%, realizzato quindi uno degli interventi trainanti, si può realizzare congiuntamente (aumentando la detrazione al 110%) oltre ai già conosciuti interventi, anche  gli interventi di abbattimento di barriere architettoniche (art. 16-bis, comma 1, lettera e), del DPR n. 917/1986), anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni,

Ma con quali limiti di spesa?

Mentre ogni singola detrazione ha il suo limite di spesa espressamente indicato, ci si è domandati appunto quale sia il limite relativo agli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera e) del TUIR.

La Domanda rivolta da lavoripubblici.it alla task force

La Legge di Bilancio 2021 ha modificato l’art. 119, comma 2 del Decreto Rilancio prevedendo un nuovo intervento trainato: quello per l’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera e) del TUIR. Si chiede di conoscere i limiti di spesa applicabili all’intervento in questione.

La risposta della task force

In relazione al contesto d’intervento illustrato,  ci preme innanzitutto evidenziare che poiché gli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche sono stati inseriti dalla legge di bilancio 2021 al comma 2 dell’art.119 del decreto Rilancio, come da sua conversione in legge (legge 17 luglio 2020, n°77) e s.m.i., in generale riteniamo che questi interventi siano agevolati al 110% a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1 dell’art.119 del decreto su citato.

Tutto ciò premesso, poiché questi interventi sono previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del TUIR, e non hanno quindi un riferimento normativo autonomo, non riteniamo che essi costituiscano una nuova categoria di interventi agevolabili e che pertanto fruiscano di un autonomo limite di spesa. Ma riteniamo piuttosto che il limite di spesa massimo per questi interventi sia quello degli interventi che rientrano nella ristrutturazione edilizia di un immobile.

Quindi, per esempio, nel caso in cui in un immobile si eseguano interventi di tipo sismabonus, interventi di ristrutturazione edilizia ed interventi di eliminazione di barriere architettoniche, riteniamo che per questi interventi il limite di spesa sia complessivamente pari a 96.000 ad u.i.

Fonte : Barriere architettoniche: la risposta della Task force Superbonus 110% (lavoripubblici.it)

30/04/2021

Risposta del Mef a interrogazione:

Ok anche allo sconto in fattura e alla cessione del credito

“Si precisa infatti che, oltre alle detrazioni, per l’abbattimento delle barriere architettoniche sara’ possibile ottenere lo sconto in fattura e la cessione del credito. Non sara’ piu’ necessario quindi anticipare le spese e aspettare 10 anni per i rimborsi e anche chi non ha risorse potra’ in questo modo utilizzare il bonus. Inoltre, si esplicita che sara’ possibile usufruire di questo strumento anche nei condomini dove non sono presenti disabili o ultrasessantacinquenni. Un modo per garantire a tutti l’accessibilita’ e l’acquisto per tutti gli appartamenti dello stabile”.

“La risposta del Ministero  chiarisce inoltre che gli interventi possono riguardare anche gli spazi non residenziali (garage, cantine eccetera) e che basta il consenso della maggioranza assoluta dei condomini per ottenere il bonus. In questo ultimo caso il massimale va calcolato su tutte le unita’ e ripartito solo per chi ha aderito”.

Solo per over 65 anni ?

La presenza, nell’edificio oggetto degli interventi, di «persone di età superiore a sessantacinque anni» è in ogni caso irrilevante ai fini dell’applicazione del beneficio, atteso che, come ribadito con la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 19/E dell’8 luglio 2020, la detrazione di cui al citato articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir spetta per le spese sostenute per gli interventi che presentano le caratteristiche previste dalla specifica normativa di settore applicabile ai fini dell’eliminazione delle barriere architettoniche, anche in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto degli interventi.

La predetta detrazione spetta, in sostanza, qualora l’intervento presenti le caratteristiche di cui al citato decreto ministeriale, a prescindere dalla sussistenza di ulteriori requisiti, quali, tra gli altri, la presenza nell’immobile o nell’edificio di persone di età superiore a sessantacinque anni. Il medesimo principio è applicabile anche ai fini del Superbonus 110%.

Il Ministero della transizione ecologica, nel concordare sul fatto che anche per detti interventi sia applicabile l’opzione dello sconto in fattura e cessione del credito, in forza del generico richiamo, previsto dal comma 13 dell’articolo 119, a tutti gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo, evidenzia che i cennati interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere, in quanto facenti parte degli «interventi trainati» di cui al comma 2 del citato articolo 119, sottendono alla condizione del doppio passaggio di classe energetica di cui al successivo comma 3. Quest’ultimo, infatti, sia applica a tutti gli interventi di cui al comma 2.

 

MASSIMALI DI SPESA

Sempre dalla medesima risposta all’interrogazione parlamentare leggiamo che:

Qualora le opere siano compiute a servizio di un immobile condominiale ( su parti comuni per esempio l’installazione di un ascensore), il massimale va inteso moltiplicabile per il numero di unità immobiliari distintamente accatastate, in conformità ai principi generali ribaditi con la Circolare 24/E/2020 e Circolare 30/E/2020. Diversamente, in caso di intervento sulla singola unità immobiliare, va riferito nel all’unità stessa ed eventuali pertinenze.

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31/05/2021

Decreto Semplificazioni bis: barriere archiettoniche trainate anche da sismabonus

In caso di interventi di miglioramento sismico e di consolidamento statico è ora possibile applicare l’aliquota del 110% di detrazione alle spese necessarie per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Termina così la limitazione circa l’agevolazione del 110%, posta nel contesto dell’esecuzione congiunta ad almeno uno degli interventi di efficientamento energetico disposti dallo stesso art.119 al c.1 lett. a), b) e c).

Al comma 4 dell’art. 119 della Legge Rilancio è aggiunta la frase:

Tale aliquota si applica anche agli interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e che non siano già richiesti ai sensi del comma 2 della presente disposizione.

Nello specifico la lettera e dell’art. 16-bis comma 1 il TUIR del 1986 prevede:

finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 

NUMERO UNITA’ IMMOBILIARI E MASSIMALI E UNICO PROPRIETARIO

Importante risposta MEF ad interrogazione 

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Massimale di spesa e numero di unità immobiliari che compongono l’edificio

La domanda: al fine di stabilire il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio e il relativo massimale di spesa, sono da considerare, ai fini dell’articolo 1, comma 66, lettera n), della legge di bilancio 2021, anche le unità immobiliari con destinazione diversa da quella residenziale?

Risposta: l’articolo 1, comma 66, lettera n), della legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha modificato il comma 9, lettera a), dell’art.119 del DL 34/2020, inserendo, tra i soggetti beneficiari del Superbonus, anche le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi agevolabili realizzati su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

In sostanza, a seguito della modifica sopra indicata, l’agevolazione spetta anche se gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici non in condominio, in quanto composti da 2 a 4 unità immobiliari di un unico proprietario o di comproprietari persone fisiche ed è riferita alla spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021.

Si ritiene che, in assenza di specifiche indicazioni nella norma, ai fini del computo delle unità immobiliari, le pertinenze non debbano essere considerate autonomamente, anche se distintamente accatastate, tenuto conto della ratio della modifica operata con la Legge di bilancio 2021. Pertanto, ad esempio, può fruire del Superbonus anche l’unico proprietario di un edificio composto da 4 unità immobiliari e 4 pertinenze, che realizza interventi finalizzati al risparmio energetico sulle parti comuni del predetto edificio.

Con riferimento, invece, alla determinazione del limite di spesa ammesso al Superbonus, nella circolare dell’Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2020, n. 30/E (quesito 4.4.4), è stato precisato che: «conformemente a quanto previsto per l’ecobonus e per il sismabonus spettanti per interventi realizzati sulle parti comuni, anche ai fini dell’applicazione del Superbonus, nel caso in cui l’ammontare massimo di spesa agevolabile sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio oggetto di interventi, il calcolo vada effettuato tenendo conto anche delle pertinenze. In sostanza, in un edificio in condominio con 4 unità abitative e 4 pertinenze, il calcolo della spesa massima ammissibile è fatto moltiplicando per 8».

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19/05/2021 ulteriore conferma

Agenzia delle entrate durante il VideoForum ha ribadito che per la fruibilità del Superbonus – riporta ItaliaOggi – le pertinenze stanno fuori dal conteggio in presenza di edifici composti fino a quattro unità e posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. 

Per le spese connesse, la ripartizione è in proporzione al costo sostenuto. 
Perdono il Bonus 110% le unità immobiliari che a fine lavori rientrano nelle categorie di lusso A/1, A/8 e A/9. 
fonte: Bonus 110% edifici composti fino a 4 unità di un unico proprietario o in comproprietà: escluse dal conteggio le pertinenze (casaeclima.com)

ADDEBITO DELLA SPESA O DI UNA QUOTA E FRUIZIONE DEL RELATIVO BENEFICIO AD UN MINOR NUMERO DI PROPRIETARI DEL CONDOMINIO

Importante risposta MEF ad interrogazione 

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Con riferimento, in ultimo, alla possibilità di addebitare la spesa o una quota e la fruizione del relativo beneficio ad un minor numero di proprietari che compongono il condominio, si fa presente che, con la circolare dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020, n. 24/E, è stato chiarito che: «nel caso di interventi realizzati su parti comuni di edifici in condominio, per i quali il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto, l’ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all’intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono. Ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili, ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del Codice civile ed effettivamente rimborsata al condominio anche in misura superiore all’ammontare commisurato alla singola unità immobiliare».

Nel caso, ad esempio, in cui in un edificio in condominio, composto da 5 unità immobiliari, siano realizzati interventi di isolamento termico delle superfici opache, per il quale il limite di spesa è pari a 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari (200.000 euro), ciascun condomino potrà calcolare la detrazione anche su un importo di spesa a lui imputata superiore a 40.000 euro.

Per completezza, si fa presente che l’art.119 del DL 34/2020, al comma 9-bis, prevede che: «le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio. Le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole».

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FAQ del webinar del 14 aprile di Fondazione  Inarcassa

 

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FAQ – FOTOVOLTAICO – GSE –  SUPERBONUS 110%

Ecco tutte le Faq del portale Gse relative al Superbonus e fotovoltaico

Apri qui e clicca sul testo per visualizzare le FAQ

COMUNITA’ ENERGETICHE

https://supportogse.service-now.com/csm?id=faq&sys_id=8a359aacdb15a410de1116f35b961941
Se richiedo il servizio per Gruppi di autoconsumatori e Comunità di energia posso accedere alle detrazioni fiscali?

CODICE ARTICOLO KB0014444 – PUBBLICATO IL 22-12-2020

Il servizio per Gruppi di autoconsumatori e Comunità di energia è compatibile:

–con le detrazioni fiscali previste dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

–nel caso di impianti fotovoltaici, con le detrazioni di cui all’articolo 119 del DL Rilancio (c.d. Superbonus). In tal caso, la detrazione si applica fino a (ovvero sui primi) 20 kW di potenza dell’impianto di produzione ed è subordinata alla cessione al GSE dell’energia elettrica immessa in rete. Sull’energia elettrica condivisa ascrivibile alla quota di potenza per cui trova applicazione il Superbonus, non viene, tuttavia, riconosciuta la tariffa premio (100 €/MWh per gruppi di autoconsumatori e 110 €/MWh per comunità di energia rinnovabile) ma rimane fermo il diritto al corrispettivo previsto dalla Delibera 318/2020/R/eel dell’ARERA.

Per la quota di spesa relativa alla potenza eccedente i 20 kW e fino a 200 kW è possibile accedere alla detrazione ordinaria prevista dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

Per le condizioni di accesso previste per tutte le suddette detrazioni fiscali si rimanda alle pertinenti guide dell’Agenzia delle Entrate.

Ultimo aggiornamento: 13-01-2021

CONTO ENERGIA

https://supportogse.service-now.com/csm?id=faq&sys_id=edc4d6de1b46a4908f99ea08bd4bcb61
Quale tipologia di connessione è necessario indicare per impianti che hanno diritto di accedere al Superbonus 110%? Occorre optare per la cessione parziale?

CODICE ARTICOLO KB0014572 PUBBLICATO IL 03-02-2021

La risposta è affermativa. Bisogna, in ogni caso, chiedere al Gestore di Rete competente una connessione in cessione parziale.

Ultimo aggiornamento: 05-03-2021

https://supportogse.service-now.com/csm?id=faq&sys_id=efbb1bbf1b39a8108f99ea08bd4bcb7b
Ho un impianto fotovoltaico incentivato in Conto Energia (CE) e/o con un contratto di Scambio sul Posto (SSP). Nell’ambito del Superbonus posso realizzare un potenziamento dell’impianto esistente, senza perdere i benefici di CE e/o SSP?

CODICE ARTICOLO KB0014534 PUBBLICATO IL 26-01-2021

In linea con la FAQ n. 4.3.1.D della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/2020 e fermo restando quanto previsto dal comma 7 dell’art. 119 del D.L. 34/2020 e s.m.i., è ammesso al Superbonus il potenziamento di impianti fotovoltaici già incentivati, a condizione che la sezione di impianto potenziato:

·        si connoti come unità di produzione (UP), come previsto dalla Delibera 22 dicembre 2020 n. 581/2020/R/eel, ovvero che sia in grado di (1) funzionare in maniera autonoma e indipendente dal resto dell’impianto esistente e di (2) essere misurata autonomamente;

·        sia installata in modalità di autoconsumo ed abbia una potenza inferiore a 20 kW, così come chiarito dalla Circolare n. 19/E del 8 luglio 2020

 Si precisa che il decreto legge “Rilancio”, convertito con modificazione con la legge n. 77/2020 , prevede che gli impianti fotovoltaici che accedono al Superbonus 110% siano tenuti a cedere l’energia elettrica non autoconsumata al GSE alle condizioni del Ritiro Dedicato.

 Resta inoltre fermo l’obbligo del Soggetto Responsabile dell’impianto fotovoltaico incentivato in Conto Energia, di fornire al GSE la comunicazione di avvenuto intervento di potenziamento non incentivato, nel rispetto delle disposizioni previste nel documento “Impianti fotovoltaici in esercizio – Interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologico – Procedure ai sensi dell`art. 30 del DM 23 giugno 2016”.  

Ultimo aggiornamento: 05-03-2021

https://supportogse.service-now.com/csm?id=faq&sys_id=edc4d6de1b46a4908f99ea08bd4bcb61
Quale tipologia di connessione è necessario indicare per impianti che hanno diritto di accedere al Superbonus 110%? Occorre optare per la cessione parziale?

CODICE ARTICOLO KB0014572 PUBBLICATO IL 03-02-2021

La risposta è affermativa. Bisogna, in ogni caso, chiedere al Gestore di Rete competente una connessione in cessione parziale.

Ultimo aggiornamento: 05-03-2021

CONTO TERMICO

https://supportogse.service-now.com/csm?id=faq&sys_id=0568050e1b50a4d08f99ea08bd4bcb7e
Il Superbonus 110% è cumulabile con il Conto Termico?

CODICE ARTICOLO KB0014313 PUBBLICATO IL 07-11-2020

No, non è cumulabile, non si può richiedere un incentivo o un contributo statale sullo stesso componente.

Ad esempio: in caso di sostituzione del vecchio camino con una stufa a pellet non posso richiedere sia il Superbonus che il Conto Termico; in caso di ristrutturazione di edificio è possibile richiedere il Superbonus per il cappotto dei muri e il Conto Termico per l’installazione dell’impianto solare termico.

Ultimo aggiornamento: 28-01-2021

RITIRO DEDICATO

https://supportogse.service-now.com/csm

Per poter presentare richiesta di accesso al Superbonus (previsto dall’articolo 119 del D.L. n. 34/2020), devo attendere che il contratto di Ritiro Dedicato stipulato con il GSE sia attivo?

CODICE ARTICOLO KB0014948  PUBBLICATO IL 24-06-2021

Rispetto al contratto di Ritiro Dedicato, per inoltrare richiesta di accesso al Superbonus, sarà sufficiente presentare la comunicazione di accettazione dell’istanza di Ritiro Dedicato, tramessa a mezzo mail dal medesimo GSE, propedeutica alla successiva attivazione della convenzione.

Ricorda che, a seguito dell’invio dell’accettazione dell’istanza, ai fini dell’attivazione da parte del GSE del contratto, il produttore è comunque tenuto a sottoscrivere e inviare la dichiarazione di accettazione delle clausole contrattuali, scaricabile dal portale applicativo, debitamente sottoscritta.

 Ultimo aggiornamento: 24-06-2021

https://supportogse.service-now.com/csm?id=faq&sys_id=d7fd57b71b3cfc188b492f06bd4bcb8a?id=faq&sys_id=4b03efc4db9be410ee7cd1274896199d
Qual è l’iter da seguire per stipulare il contratto di Ritiro Dedicato in caso di accesso al Superbonus?

CODICE ARTICOLO KB0014751 PUBBLICATO IL 30-03-2021

Nel caso in cui il Produttore intenda accedere al cd. Superbonus di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è necessario che stipuli con il GSE un contratto di ritiro dedicato (cfr. anche il disposto della Deliberazione ARERA 581/2020) che, in deroga a quanto attualmente previsto per i contratti RID, avrà durata quinquennale per poi, decorsi 5 anni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, rinnovarsi tacitamente ogni anno.

Nelle more dell’aggiornamento tecnico-operativo anche sui sistemi informatici del GSE in merito alla modulistica e dell’articolato contrattuale, il Produttore potrà stipulare il contratto di Ritiro Dedicato secondo le modalità “standard” attualmente previste, salvo poi essere tenuto ad adeguare le informazioni afferenti alla richiesta di fruizione del Superbonus seguendo le indicazioni che gli saranno comunicate successivamente dal GSE.

Ti ricordiamo che non è prevista la pubblicazione di uno specifico documento afferente alle Regole Tecniche in materia di Superbonus e che il fac-simile del contratto RID, con la previsione di clausole afferenti al Superbonus sarà disponibile a seguito dell’aggiornamento tecnico-operativo della modulistica e dell’articolato contrattuale anche sui sistemi informatici GSE, attualmente in corso.

Ultimo aggiornamento: 30-03-2021

https://supportogse.service-now.com/csm?id=faq&sys_id=e7d8a373db39e810de1116f35b9619ee
Che cosa prevede il Decreto Rilancio in ambito Superbonus? – Ritiro Dedicato

CODICE ARTICOLO KB0014543 PUBBLICATO IL 26-01-2021

Il decreto legge “Rilancio”, convertito con modificazione con la legge n. 77/2020 , prevede che gli impianti fotovoltaici che accedono al superbonus 110% sono tenuti a cedere l’energia elettrica non autoconsumata al GSE alle condizioni del Ritiro Dedicato. Si precisa inoltre che il superbonus non è cumulabile con lo scambio sul posto e con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.

Ultimo aggiornamento: 30-03-2021

https://supportogse.service-now.com/csm?id=faq&sys_id=28c4d6de1b46a4908f99ea08bd4bcb2c
Quale tipologia di connessione è necessario indicare per impianti che hanno diritto di accedere al Superbonus 110%? Occorre optare per la cessione parziale?

CODICE ARTICOLO KB0014570 PUBBLICATO IL 03-02-2021

Quale tipologia di connessione è necessario indicare per impianti che hanno diritto di accedere al Superbonus 110%? Occorre optare per la cessione parziale?

La risposta è affermativa. Bisogna, in ogni caso, chiedere al Gestore di Rete competente una connessione in cessione parziale.

Ultimo aggiornamento: 30-03-2021

https://supportogse.service-now.com/csm?id=faq&sys_id=f1e0b09cdb976810ee7cd12748961921
In ambito Superbonus, per il Ritiro Dedicato, è possibile optare per i Prezzi Minimi Garantiti?

CODICE ARTICOLO KB0014752 PUBBLICATO IL 30-03-2021

Sì, la scelta dei Prezzi Minimi Garantiti è opzionabile.

Ultimo aggiornamento: 30-03-2021

SCAMBIO SUL POSTO

https://supportogse.service-now.com/csm?id=faq&sys_id=85c4d6de1b46a4908f99ea08bd4bcb34
Quale tipologia di connessione è necessario indicare per impianti che hanno diritto di accedere al Superbonus 110%? Occorre optare per la cessione parziale?

CODICE ARTICOLO KB0014571 PUBBLICATO IL 03-02-2021

La risposta è affermativa. Bisogna, in ogni caso, chiedere al Gestore di Rete competente una connessione in cessione parziale.

Ultimo aggiornamento: 03-02-2021

https://supportogse.service-now.com/csm?id=faq&sys_id=400c9fb31b79a8108f99ea08bd4bcb3f
Che cosa prevede il Decreto Rilancio in ambito di Superbonus? – Scambio sul Posto

CODICE ARTICOLO KB0014538 PUBBLICATO IL 26-01-2021

Il decreto legge “Rilancio”, convertito con modificazione con la legge n. 77/2020 , prevede che gli impianti fotovoltaici che accedono al Superbonus 110% siano tenuti a cedere l’energia elettrica non autoconsumata al GSE alle condizioni del Ritiro Dedicato. Si precisa inoltre che il Superbonus non è cumulabile con lo scambio sul posto e con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.

Ultimo aggiornamento: 26-01-2021

https://supportogse.service-now.com/csm?id=faq&sys_id=78db13ff1b39a8108f99ea08bd4bcbc0
Ho un impianto fotovoltaico incentivato in Conto Energia (CE) e/o con un contratto di Scambio sul Posto (SSP). Nell’ambito del Superbonus posso realizzare un potenziamento dell’impianto esistente, senza perdere i benefici di CE e/o SSP?

CODICE ARTICOLO KB0014535 PUBBLICATO IL 26-01-2021

In linea con la FAQ n. 4.3.1.D della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/2020 e fermo restando quanto previsto dal comma 7 dell’art. 119 del D.L. 34/2020 e s.m.i., è ammesso al Superbonus il potenziamento di impianti fotovoltaici già incentivati, a condizione che la sezione di impianto potenziato:

·        si connoti come unità di produzione (UP), come previsto dalla Delibera 22 dicembre 2020 n. 581/2020/R/eel, ovvero che sia in grado di (1) funzionare in maniera autonoma e indipendente dal resto dell’impianto esistente e di (2) essere misurata autonomamente;

·        sia installata in modalità di autoconsumo ed abbia una potenza inferiore a 20 kW, così come chiarito dalla Circolare n. 19/E del 8 luglio 2020

 Si precisa che il decreto legge “Rilancio”, convertito con modificazione con la legge n. 77/2020 , prevede che gli impianti fotovoltaici che accedono al Superbonus 110% siano tenuti a cedere l’energia elettrica non autoconsumata al GSE alle condizioni del Ritiro Dedicato.

 Resta inoltre fermo l’obbligo del Soggetto Responsabile dell’impianto fotovoltaico incentivato in Conto Energia, di fornire al GSE la comunicazione di avvenuto intervento di potenziamento non incentivato, nel rispetto delle disposizioni previste nel documento “Impianti fotovoltaici in esercizio – Interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologico – Procedure ai sensi dell`art. 30 del DM 23 giugno 2016”.  

Ultimo aggiornamento: 26-01-2021

 

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