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Bonus risparmio idrico (2021)

14/02/2022 – Arriva la Piattaforma per le comunicazioni – Clicca qui per l’articolo

13/05/2022 – Tempo dino al 30 giugno 2022 – Clicca qui per l’articolo

Che cos’è il Bonus Risparmio Idrico ?

La Legge di Bilancio 2021 ha previsto un bonus di 1.000 euro da utilizzare entro il 31 dicembre 2021 alle persone fisiche, residenti in Italia, che sostituiscono su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari

  • i sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto
  • la rubinetteria, i soffioni e le colonne doccia con nuovi apparecchi a flusso d’acqua limitato.

Il bonus, finalizzato a perseguire il risparmio di risorse idriche, sarà finanziato dal nuovo ‘Fondo per il risparmio di risorse idriche’ da 20 milioni di euro per l’anno 2021.

In particolare, l’agevolazione è riconosciuta per le spese sostenute per

  • la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti
  • la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

L’agevolazione non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Normativa e prassi

Articolo 1, commi da 61 a 65 della legge n. 178/2020 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023

Cliccando qui per leggere i riferimenti della legge

61. Al fine di perseguire il risparmio di risorse idriche, e’ istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo denominato «Fondo per il risparmio di risorse idriche», con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l’anno 2021 per le finalita’ di cui al comma 62.

62. Alle persone fisiche residenti in Italia e’ riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 61 e fino ad esaurimento delle risorse, un bonus idrico pari ad euro 1.000 per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unita’ immobiliari.

63. Il bonus idrico di cui al comma 62 e’ riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per:
a) la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
b) la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

64. Il bonus idrico di cui al comma 62 non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente.

65. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definiti le modalita’ e i termini per l’ottenimento e l’erogazione del beneficio di cui ai commi da 61 a 64, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

29/09/2021 – Firmato il decreto…

23/10/2021 – Pubblicato in gazzetta il Decreto attuativo…. SCARICA IL PDF 

03/11/2021 – Nota del Ministero della transizione ecologica – Qui l’articolo dedicato

Qui le news:

 

  • le domande potranno essere caricate nel mese di gennaio 2022

  • aggiornate le FAQ sulla base delle richieste di chiarimento pervenute al Ministero

  • creato il “modello esercente bonus idrico” con il quale come richiesto dal decreti il venditore certifica le modalità di pagamento, le tipologie di beni acquistati e il totale della spesa effettuata dal beneficiario per la quale si chiede il rimborso

Per ottenere il rimborso, i beneficiari devono presentare istanza registrandosi sulla piattaforma web chiamata  “Piattaforma bonus idrico”, accessibile, previa autenticazione, dal sito del Ministero della Transizione Ecologica.

 

Questa sarà disponibile entro 60 giorni dalla data di registrazione del decreto ministeriale. 

Per le richieste di informazioni sul Bonus idrico 2021 è possibile contattare il contact centre all’indirizzo mail: [email protected] o chiamando i numeri dedicati (attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 13:00) 06.5722.5367 e 06.5722.5390.

Vi lascio qui il link alla pagina del Ministeri della transizione Ecologica con alcune FAQ

DA CHI PUO’ ESSERE RICHIESTO?

A QUANTO AMMONTA IL BONUS?

QUALI INTERVENTI SONO AMMESSI?

COME RICHIEDERE IL BONUS?

CAUSE DI RIGETTO O ESCLUSIONE

Cliccando qui per leggere gli articoli del Decreto

Articolo 1
(Oggetto, finalità e dotazione finanziaria)
1. Il presente decreto, ai fini dell’erogazione del bonus idrico, di cui ai commi da 61 al 65 dell’articolo 1 della legge n.178 del 30 dicembre 2020, individua i soggetti beneficiari e definisce i criteri per l’ammissione a detto beneficio.
2. Il bonus idrico, finalizzato a perseguire il risparmio delle risorse idriche, è riconosciuto, nel limite massimo di euro 1.000,00 per ciascun beneficiario, per le spese effettivamente sostenute dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per interventi di efficientamento idrico di cui all’art. 3, comma 2, del presente decreto.
Articolo 2
(Beneficiari del bonus idrico) 
1. Possono beneficiare del bonus idrico le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale, nonché di diritti personali di godimento già registrati alla data di presentazione dell’istanza, su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su singole unità immobiliari, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua.
3. Il bonus idrico è finanziato a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 3076 “Fondo per il risparmio di risorse idriche” con una dotazione pari ad euro 20 milioni per l’anno 2021 dello stato di previsione del Ministero della Transizione Ecologica, comprensivo degli oneri per le attività di cui all’articolo 5 del presente decreto.
2. In caso di cointestatari o titolari di diritto reale o personale di godimento, è possibile richiedere il bonus solo previa dichiarazione di avvenuta comunicazione al proprietario/comproprietario dell’immobile della volontà di fruirne, da allegare alla domanda da inserire sulla piattaforma. La domanda può essere presentata per un solo immobile, per una sola volta e da un solo cointestatario/titolare di diritto reale o personale di godimento.
Articolo 3
(Spese Ammissibili)
1. Ai sensi dell’articolo 1, commi da 61 al 64, della legge n.178 del 30 dicembre 2020, a ciascun beneficiario è riconosciuto un bonus idrico al rimborso delle spese sostenute di cui al successivo comma 2.
2. Sono ammissibili spese per:
a) la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
b) la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.
Articolo 4
(Procedura di attribuzione del bonus idrico)
1. Il bonus può essere riconosciuto a ciascun richiedente per un solo immobile e per una sola volta ed è erogato nelle forme e con le modalità di cui ai successivi commi.
2. I bonus idrici sono emessi secondo l’ordine temporale di presentazione delle istanze fino ad esaurimento delle risorse di cui all’articolo 1, comma 3, del presente decreto.
3. Il bonus idrico non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente.
4. Il bonus idrico di cui al presente articolo è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale relative alla fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni.
5. Al fine di ottenere il rimborso di cui all’articolo 3, i beneficiari presentano istanza registrandosi su una applicazione web, denominata “Piattaforma bonus idrico”, di seguito “Piattaforma”, accessibile, previa autenticazione, dal sito del Ministero della Transizione Ecologica.
6. L’identità dei beneficiari, in relazione ai dati del nome, del cognome e del codice fiscale, è accertata attraverso SPID, ovvero tramite Carta d’Identità Elettronica. A tal fine, gli interessati, qualora non ne siano già in possesso, richiedono l’attribuzione dell’identità digitale ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2014.
7. All’atto della registrazione, il beneficiario fornisce le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione, rilasciate ai sensi dell’art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e in conformità al modello di istanza presente in Piattaforma, con riguardo alle seguenti informazioni:
a. nome, cognome, codice fiscale del beneficiario;
b. importo della spesa sostenuta, per cui si richiede il rimborso;
c. quantità del bene e specifiche della posa in opera o installazione ai sensi dell’art. 3 comma 2, lettera a) e b);
d. specifiche tecniche, per ogni bene sostituito da apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, oltre alla specifica della portata massima d’acqua (in l/min) del prodotto acquistato;
e. identificativo catastale dell’immobile (Comune, Sezione, Sezione Urbana, Foglio, Particella, Subalterno) per cui è stata presentata istanza di rimborso;
f. dichiarazione di non avere fruito di altre agevolazioni fiscali per la fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni;
g. coordinate del conto corrente bancario/postale (Iban) del beneficiario su cui accreditare il rimborso;
h. indicazione del titolo giuridico per il quale si richiede il bonus (proprietario, cointestatario, locatario, usufruttuario ecc.);
i. attestazione del richiedente ove non proprietario o comproprietario, ai sensi del DPR 445/2000, degli estremi del contratto da cui trae titolo;
l. attestazione, ai sensi del DPR 445/2000, di avvenuta comunicazione al cointestatario/proprietario, identificato altresì con nome, cognome e codice fiscale, della volontà di fruire del predetto bonus;
8. All’istanza di rimborso è allegata copia della fattura elettronica o del documento commerciale di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 7 dicembre 2016 in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito. Per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica, si considera valida anche l’emissione di una fattura o di un documento commerciale, attestante l’acquisto del bene di cui all’articolo 3, comma 2, del presente decreto, copia del versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, accompagnata da documentazione del venditore idonea a ricondurre la transazione allo specifico prodotto acquistato, come da modello disponibile sulla “Piattaforma” .
9. Le istanze di rimborso, correttamente compilate e corredate dalla necessaria documentazione di cui al presente articolo, sono ammesse fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili di cui all’articolo 1 comma 3 del presente decreto.
10. Il rimborso è escluso ove la richiesta risulti incompleta di informazioni e/o degli allegati di cui al presente articolo.
Articolo 5
(Soggetti attuatori)
1. L’Amministrazione responsabile per l’attuazione del presente decreto è il Ministero della Transizione Ecologica che si avvale di:
a) SOGEI – Società generale d’informatica S.p.A. per lo sviluppo e la gestione della Piattaforma di cui all’articolo 4, per le verifiche di cui al comma 4 del presente articolo e per le attività di controllo di cui all’articolo 7;
b) CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. per la gestione delle attività di liquidazione di cui all’articolo 4 del presente decreto, in esito alla comunicazione delle positive verifiche effettuate dalla Società SOGEI;
2. Le attività necessarie ai fini del monitoraggio di cui all’articolo 6 possono essere realizzate attraverso il ricorso alle società in house del Ministero della Transizione Ecologica, ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78 e qualora comportino il trattamento dei dati personali devono tener conto dei principi di minimizzazione, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza di cui all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679.
3. Per le attività di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della Transizione Ecologica si avvale delle risorse disponibili sul capitolo di cui all’articolo 1, comma 3, del presente decreto, nel limite massimo del 2%, previa stipula di apposite convenzioni con le società interessate.
4. Per le verifiche dei dati riportati nell’istanza di rimborso di cui all’art. 4, comma 7, lettera a) e) ed i) da effettuarsi per il tramite di SOGEI S.p.A., il Ministero della Transizione Ecologica si avvale dei dati messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Per le verifiche di congruità delle caratteristiche tecniche di cui ai restanti punti dell’art. 4 comma 7, da effettuarsi per il tramite di SOGEI S.p.A., il Ministero della Transizione Ecologica si avvale dei dati inseriti e caricati sulla piattaforma dai beneficiari. A tal fine, le predette amministrazioni integrano gli accordi di cooperazione informatica e per la consultazione delle banche dati catastali vigenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da attuarsi nel rispetto dei principi di minimizzazione, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza di cui all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679.
5. Il Ministero della Transizione Ecologica realizza ogni altra iniziativa finalizzata a garantire la fruibilità semplificata del bonus idrico con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 6
(Monitoraggio)
1. Il Ministero della Transizione Ecologica effettua il monitoraggio del programma di erogazione del bonus idrico tenendo conto dei principi di minimizzazione, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza di cui all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della Transizione Ecologica può avvalersi dei soggetti attuatori di cui all’articolo 5, comma 2, i quali, tra l’altro, su richiesta del Ministero, elaborano un rapporto dettagliato sulla tipologia di prodotti sostituiti anche sulla ripartizione territoriale.
Articolo 7
(Controlli e sanzioni)
1. Il Ministero della Transizione Ecologica vigila, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sul corretto funzionamento dell’erogazione del bonus e interviene, anche su segnalazione da parte di SOGEI, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle norme del presente decreto, per la revoca e il recupero del beneficio erogato, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente. A tal fine il Ministero della Transizione Ecologica può stipulare convenzioni non onerose con altre pubbliche amministrazioni aventi compiti ispettivi e di controllo.
Articolo 8
(Trattamento dei dati personali)
1. Il Ministero della Transizione Ecologica assicura il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all’art. 5, commi 1 e 2 e limitandolo alla sola realizzazione dei compiti attinenti all’attribuzione del bonus idrico istituito dall’articolo 1, ai commi da 61 al 64 della legge n.178 del 30 dicembre 2020. Il Ministero della Transizione Ecologica assicura che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto della normativa vigente con riferimento, in particolare, alle misure che devono essere adottate per assicurare il rispetto dei principio di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti degli interessati, di minimizzazione e integrità e riservatezza di cui all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, limitandolo alla sola realizzazione dei compiti attinenti all’attribuzione del contributo e ai successivi controlli sulla relativa erogazione.
2. SOGEI, CONSAP e gli enti in house di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, sono Responsabili del trattamento dei dati personali relativi alle attività di rispettiva pertinenza che il Ministero della Transizione Ecologica, in qualità di Titolare del trattamento, richiede ai fini dell’erogazione del beneficio. A tal fine, nelle convenzioni di cui all’articolo 5, in conformità all’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, sono individuate le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza con riferimento ai rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall’accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali, nel rispetto dell’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché le modalità e tempi di conservazioni dei dati.
3. In ogni caso, i dati trattati per l’erogazione del bonus ai sensi del presente decreto, sono conservati dal Ministero per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività connesse all’attuazione del presente decreto e fino alla definizione di eventuali contenziosi.
Articolo 9
(Norme finanziarie)
1. Il riconoscimento dei benefici previsti dal presente decreto avviene nei limiti delle risorse disponibili sul fondo di cui all’articolo 1 comma 3, del presente decreto.
2. L’erogazione dei bonus idrici è in ogni caso subordinata alla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della Transizione Ecologica.
3. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 1, anche tenuto conto delle previsioni di cui all’articolo 5, SOGEI provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal programma di erogazione del bonus idrico e trasmette al Ministero della Transizione Ecologica e a CONSAP, entro il giorno 15 di ciascun mese, la rendicontazione riferita alla mensilità precedente, dei rimborsi erogati ai sensi dell’articolo 4 e dei relativi oneri. In caso di esaurimento delle risorse disponibili il Ministero della Transizione Ecologica, su segnalazione da parte di SOGEI, ne dà immediata comunicazione attraverso la Piattaforma di cui all’articolo 4 e non procede a ulteriori attribuzioni del beneficio di cui all’articolo 3.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica con le relative indicazioni operative.

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