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Bonus Verde – Giardini

25/07/2022 

L’Agenzia delle Entrate pubblica la Circolare 28/E che in sostanza sostituisce l’ultima 7/E 2021 di cui qui avevo messo lo stralcio relativo
Per scaricarla ed approfondire vi lascio il link all’articolo  cliccando qui

04/04/2022 - Risposta FiscoOggi

Qui link all’articolo con una risposta di FiscoOggi:       FiscoOggi – Bonus verde – Enrico Rovere

Proroga manovra 2022

All’articolo 1, comma 12, della legge27 dicembre 2017, n.205, le parole: «Per l’anno 2021» sono sostituite dalle seguenti:« Per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024».

Che cos’è il Bonus Verde o Bonus Giardini?

Istituito dalla legge di Bilancio 2018, consiste ad oggi in una detrazione Irpef del 36%, sulle spese sostenute nel 2021 per i seguenti interventi:

  • sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi
  • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

L’agevolazione è fruibile senza che sia collegata ad una ristrutturazione edilizia e senza alcun titolo abilitativo.

Tetto massimo di spesa?

La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. Pertanto, la detrazione massima è di 1.800 euro (36% di 5.000) per immobile.
Spetta anche per le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. 
Nel caso di interventi di «sistemazione a verde» eseguiti sulla singola unità immobiliare che sulle parti comuni di edifici condominiali il diritto alla detrazione spetta su due distinti limiti di spesa agevolabile, di 5.000 euro ciascuno (limite quindi diventa 10.000 €).

Chi può usufruire?

Beneficiari della detrazione sono tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), sia privati che condomini, che possiedono un’unità immobiliare ad uso abitativo (proprietari, nudi proprietari e titolari di altri diritti reali), nonché coloro che detengono l’unità immobiliare abitativa con un titolo idoneo (locazione e comodato).

In definitiva, può beneficiare della detrazione chi possiede o detiene (proprietario, locatario in affitto, usufruttuario), sulla base di un titolo idoneo, l’immobile oggetto degli interventi e che ha sostenuto le relative spese (bonifici intestati a chi possiede o detiene).

Che cosa è agevolabile?

Sono agevolabili le spese riguardanti la sistemazione a verde, ex novo o di radicale rinnovamento, di:

  • aree scoperte private di edifici esistenti;
  • unità immobiliari;
  • pertinenze o recinzioni;
  • impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;
  • realizzazione di coperture a verde e giardini pensili;
  • sistemazione di giardini di interesse storico.
  • sistemazione del verde (giardini, giardini pensili, terrazzi e balconi (anche condominiali);
  • installazione o rifacimento di impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  • recupero del verde di giardini di interesse storico;
  • fornitura di piante e arbusti e loro messa a dimora;
  • riqualificazione di prati (con esclusione di quelli utilizzati per uso sportivo con fini di lucro);
  • spese di progettazione;
  • lavori e interventi per la trasformazione di un’area incolta in aiuole e giardini.

Danno diritto all’agevolazione anche le spese di progettazione e manutenzione se connesse all’esecuzione di questi interventi. 
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che gli interventi devono essere di natura straordinaria, con la conseguenza che sono agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel rinnovamento dell’esistente, quindi anche la fornitura di piante e arbusti, anche in vasi mobili (se detta collocazione rientra in un intervento più ampio di sistemazione a verde di immobile residenziale).

Che cosa non è agevolabile?

Sono esclusi dall’agevolazione gli immobili di nuova costruzione, uffici, negozi, magazzini.  
Inoltre la detrazione non spetta, per le spese sostenute per la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti (esempio, potatura siepe, rasatura prato, etc) non connessa ad un intervento innovativo o modificativo nei termini sopra indicati. Non spetta inoltre per i lavori in economia.

In fattura cosa indicare?

Inserire nella fattura la seguente dicitura: 
In ottemperanza alla Legge 205 del 2017 art.1 comma 12-15 – Per la fruizione della detraibilità del 36%

Come fare i pagamenti?

Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che consentano la tracciabilità delle operazioni (per esempio, bonifico postale o bancario, bancomat, carta di credito,carta prepagata, postepay, assegni bancari non trasferibili, assegni postali non trasferibili, assegni circolari non trasferibili).

La normativa non prevede una dicitura per il Bonifico parlante. Conviene però utilizzare la seguente:  
Interventi soggetti al Bonus verde – Pagamento fattura n. ___ del___ a favore di ___ partita Iva ___”.

Cliccando qui per alcuni importanti chiarimenti già forniti dall’Agenzia delle Entrate:
  • Nel caso di interventi sia su parti comuni che su parti private (anche dello stesso edificio), il bonus raddoppia, e ne spetta uno (di 5.000 euro) per il lavoro sul giardino privato e l’altro (per il medesimo importo) con riferimento alla quota di spesa imputabile per gli interventi sul giardino condominiale.
  • Cosa è un giardino per l’Agenzia delle Entrate? Un terreno adiacente può essere considerato giardino? La legge parla di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi. Occorre, quindi, che il terreno adiacente possa essere considerato pertinenza.
  • Nel caso di lavori eseguiti presso condomini, qualora rientrino nella detrazione fiscale si applica la ritenuta del 4%. Non si applica la ritenuta dell’8% da parte degli istituti di credito per i prestatori d’opera;
  • Si rendono applicabili le disposizioni indicate nell’art. 16-bis dpr 917/1986 (TUIR), le quali stabiliscono la riduzione del bonus al 50% per gli interventi realizzati su immobili utilizzati in modo promiscuo;
  • In caso di vendita dell’unità immobiliare, sulla quale sono stati realizzati gli interventi di sistemazione a verde, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita, per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente. In caso di decesso – morte – dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede, che conservi la detenzione materiale e diretta dell’unità immobiliare.
  • L’IVA resta la stessa, variabile in base al tipo di intervento. Qualche esempio pratico ci aiuta a capire meglio: si continuerà a pagare l’IVA al 22% sull’acquisto di piante, sugli impianti di irrigazione, sui serbatoi d’acqua e sui servizi di giardinaggio, mentre, per fruire dell’IVA agevolata per interventi di recupero del patrimonio edilizio, è necessario che il terreno sia annesso al fabbricato residenziale (sia a livello catastale che di codice civile) e che siano realizzate opere di natura edilizia e che siano considerabili manutenzioni straordinarie (esempio il rifacimento di un’aiuola attraverso opere murarie).
  • La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento.

Marzo 2021 – Fisco Oggi – Nuovo chiarimento dell’Agenzia delle Entrate su acquisto piante e materiali e lavori in economia

Un contribuente ha chiesto se è possibile ottenere il Bonus nel caso di acquisti effettuati direttamente dal committente mentre la posa in opera viene realizzata da un giardiniere di fiducia. 
L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che l’acquisto di alberi, piante, arbusti, cespugli o specie vegetali in genere, finalizzato all’intervento straordinario di sistemazione a verde può essere effettuato presso un fornitore diverso rispetto al soggetto che esegue la prestazione. 
L’Agenzia ha ricordato che non si ha diritto al bonus verde per i lavori in economia, effettuati direttamente dal contribuente sul proprio giardino o terrazzo.

Metti il tuo incentivo al sicuro!

Tutti i segreti ed i miei consigli per affrontare la richiesta di conto termico e detrazioni fiscali senza brutte sorprese.

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